Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) e il recepimento nazionale tramite il D.lgs. 129/2024, anche in Italia si delineano i primi interventi sanzionatori.
Il più rilevante, non solo per la sua novità ma anche per l’impatto mediatico, è quello adottato dalla Consob nei confronti di Fabrizio Corona, promotore dei cosiddetti memecoin $CORONA. Il caso rappresenta il primo precedente nazionale di applicazione delle sanzioni MiCAR, e segna un punto di svolta nell’attività di vigilanza sul comparto cripto.
1. Il caso Corona: i fatti e le violazioni contestate
Con delibera n. 23815 dell’8 gennaio 2026, la Consob ha adottato, per la prima volta in Italia, sanzioni amministrative ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”), nei confronti di Fabrizio Maria Corona, per la promozione e l’offerta al pubblico italiano di cripto-attività denominate memecoin $CORONA.
Secondo quanto accertato dall’Ufficio Vigilanza Fenomeni Abusivi della Divisione Ispettorato Consob, tra il 22 e il 24 febbraio 2025, i memecoin risultavano acquistabili sulla piattaforma Raydium, e venivano pubblicizzati attraverso:
- il profilo Instagram ufficiale @fabriziocoronareal;
- il canale Telegram “Adrenalina Pura Official Community” (t.me/officialcoronamemes);
- il sito web dedicato www.getcoronamemes.com.
Nonostante un richiamo di attenzione formale inviato da Consob tra il 25 e il 26 febbraio 2025, Corona non ha fornito alcun riscontro. Il procedimento ha poi accertato che l’offerta veniva effettuata da una persona fisica, anziché da un soggetto giuridico, in violazione dell’art. 4, par. 1 del MiCAR, e in assenza del White Paper, previsto dagli articoli 6, 8 e 9 del regolamento.
L’attività è stata considerata come offerta di cripto-attività diverse da token collegati ad attività (ART) o da token di moneta elettronica (EMT), quindi soggette alla disciplina del Titolo II del MiCAR.
2. Le sanzioni della Consob: importi, motivazioni e rilievi giuridici
Ai sensi dell’art. 111 MiCAR e dell’art. 31 del D.lgs. 129/2024, la Consob ha irrogato a Corona un trattamento sanzionatorio combinato, così articolato:
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi rilevanti:
- Gravità elevata della violazione: l’offerta è stata consapevolmente effettuata senza gli adempimenti richiesti, ignorando la segnalazione della Consob e utilizzando canali a forte impatto mediatico come social e Telegram.
- Durata: la violazione è stata rilevata per almeno nove giorni, tra il 24 febbraio e il 4 marzo 2025.
- Dolo: l’inosservanza è stata intenzionale, senza alcun tentativo di collaborazione.
- Assenza di difesa: Corona non ha esercitato i diritti difensivi previsti durante il procedimento.
- Mancanza di precedenti in materia finanziaria a suo carico.
- Assenza di effetti sistemici o pregiudizi a terzi, né misure correttive adottate successivamente.
La mancata notifica, pubblicazione e redazione del White Paper, unita alla natura non giuridica del promotore, costituiscono una violazione piena dell’art. 4, par. 1, MiCAR, che impone l’adozione preventiva di specifiche misure documentali e informative per proteggere gli investitori.
3. Un precedente giurisprudenziale per l’Italia e per il mercato cripto
Il caso segna la prima applicazione formale del Regolamento MiCAR da parte della Consob, a meno di un anno dall’entrata in vigore del D.lgs. 129/2024 che ne ha armonizzato i contenuti nel sistema normativo nazionale.
Perché è rilevante?
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si afferma chiaramente che solo soggetti giuridici possono offrire al pubblico cripto-attività non regolamentate da altre normative europee;
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si impone l’obbligo inderogabile di redazione e notifica del White Paper come strumento di trasparenza verso gli investitori;
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la mancata collaborazione e l’uso di canali digitali diretti, anche informali (Telegram, Instagram), vengono considerati aggravanti ai fini sanzionatori;
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si stabilisce un precedente per future azioni nei confronti di influencer, creator e promotori individuali, anche nel caso di attività pseudo-promozionali o non esplicitamente finanziarie.
Il provvedimento Consob contro Fabrizio Corona costituisce un monito per chi intende promuovere cripto-attività nel mercato italiano: il quadro normativo MiCAR impone obblighi precisi e formali, e la semplice notorietà o informalità dell’offerta non esclude la responsabilità giuridica.
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