AVVOCATITECH | STUDIO LEGALE

Rientri nella NIS2?

Verifica se la tua organizzazione è soggetta al D.Lgs. 138/2024, che recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, e se come soggetto essenziale o importante

NIS2

Scopri in 3 minuti se la NIS2 si applica alla tua organizzazione

Rispondi su che cosa fai, dove sei stabilito e quanto sei grande. Alla fine sai se rientri nel D.Lgs. 138/2024, se come soggetto essenziale o importante, e che cosa comporta: registrazione, misure di sicurezza, notifica degli incidenti, con i riferimenti al decreto e alle FAQ dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Senza registrazione - nessuna email, nessun account
Anonimo - le risposte restano nel tuo browser, nulla viene salvato o inviato
Esito immediato - riferimenti normativi e PDF da scaricare
Fino a 10 domande - il percorso si adatta alle tue risposte

Step 1

Chi sei
Attività
Sede e dimensioni
Altre vie

Step 1 - Tipo di organizzazione

Che tipo di organizzazione sei?

Perché conta - art. 3 D.Lgs. 138/2024

Il decreto si applica alle singole persone giuridiche, non ai gruppi: se fai parte di un gruppo, rispondi per la società che stai valutando (FAQ ACN REG.1).

Le pubbliche amministrazioni seguono un elenco a parte, l'allegato III, e rientrano a prescindere dalle dimensioni (art. 3, comma 6). Le società in house, partecipate e a controllo pubblico seguono invece le regole delle imprese, e in più possono essere individuate dall'ACN (allegato IV, n. 4).

Impresa privataSocietà o impresa individuale
Società pubblicaIn house, partecipata o a controllo pubblico
Pubblica amministrazioneEnte pubblico, amministrazione centrale o locale

Step 2 - Categoria dell'amministrazione

In quale di queste categorie rientra l'amministrazione?

Perché conta - allegato III D.Lgs. 138/2024

Rientrano le amministrazioni elencate nel conto economico consolidato dello Stato (l'elenco ISTAT) che appartengono alle categorie dell'allegato III. Le amministrazioni centrali sono soggetti essenziali (art. 6, comma 1, lett. e); le altre sono importanti, salvo diversa individuazione dell'ACN.

Per l'ACN restano fuori, salvo notifica di individuazione o attività degli allegati I e II, i Comuni non capoluogo di regione con 100.000 abitanti o meno, le Unioni di comuni e le scuole (FAQ AMB.PU.1).

Amministrazione centraleOrgani costituzionali, Presidenza del Consiglio, Ministeri, Agenzie fiscali, Autorità indipendenti
Regione o Provincia autonoma
Amministrazione locale in elencoCittà metropolitana, Comune oltre 100.000 abitanti o capoluogo di regione, ASL
Altro soggetto pubblico in elencoEnti di regolazione, enti che producono servizi economici, enti associativi, assistenziali, ricreativi e culturali, enti di ricerca, istituti zooprofilattici
Nessuna di questePer esempio un Comune più piccolo, un'Unione di comuni, una scuola

Attività

In quali di questi ambiti lavori, anche solo in parte?

Puoi sceglierne più di uno.

Perché conta - allegati I, II e IV

Per l'ACN basta svolgere un'attività anche in forma residuale: non deve essere quella principale. Fanno eccezione acqua potabile, acque reflue e rifiuti, che contano solo se non sono un'attività secondaria (FAQ ACN REG.1, PDA3.1).

L'allegato I raccoglie i settori ad alta criticità, gli unici da cui si diventa soggetto essenziale per dimensione. L'allegato II gli altri settori critici. L'allegato IV tipologie che entrano solo se l'ACN le individua.

Servizi IT per altre aziendeInstallazione, gestione, manutenzione o sicurezza dei sistemi dei clienti
SaaS, cloud o data centerSoftware in abbonamento, cloud, hosting, data center, CDN
Piattaforma onlineMarketplace, motore di ricerca o social network
TelecomunicazioniReti pubbliche o servizi di comunicazione elettronica al pubblico
Servizi fiduciariFirma o sigillo elettronico, marca temporale, recapito certificato, conservazione
DNS o registro di dominioServizi DNS o gestione di un dominio di primo livello (TLD)
Registrazione di dominiRegistri nomi a dominio per conto dei clienti (registrar)
Energia, trasporti, sanità, acqua, finanzaAnche acque reflue, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, spazio
Poste, rifiuti, chimica, alimentare, manifatturaAlimentare all'ingrosso o industriale; manifattura di dispositivi medici, elettronica, macchinari, veicoli; ricerca
Trasporto pubblico locale, istruzione, culturaIstituti di istruzione che fanno ricerca, attività di interesse culturale
Nessuno di questi

Servizi IT

Come intervieni sui sistemi dei tuoi clienti?

Perché conta - allegato I, n. 9 e FAQ ACN A1.9

I fornitori di servizi gestiti e di sicurezza gestiti sono un settore ad alta criticità (allegato I, n. 9). Per l'ACN lo sei se intervieni sui sistemi del cliente tramite una interconnessione diretta fra la tua rete e la sua: domini federati, accesso da remoto con tuoi dispositivi, tuoi apparati collegati alla sua rete (FAQ A1.9.2 e A1.9.3).

Non lo sei se lavori solo su dispositivi messi a disposizione dal cliente, o dai istruzioni al suo personale. I rivenditori rientrano se fanno anche l'help desk tecnico, non se si occupano solo della parte commerciale (FAQ A1.9.5).

L'ACN non ha chiarito se la manutenzione di siti e applicazioni con accessi remoti puntuali, senza un collegamento permanente, sia interconnessione diretta.

Accesso da remoto con strumenti mieiO domini federati, o miei dispositivi collegati alla rete del cliente
Rivendita con help desk tecnicoRivendo servizi gestiti di altri e faccio io il supporto tecnico
Su dispositivi del cliente o con istruzioniUso postazioni che mi dà il cliente, o guido il suo personale
Solo rivendita commercialeMarketing, contratti e fatturazione, senza parte tecnica
Accessi puntuali, o non soPer esempio manutengo siti e app dei clienti con accessi da remoto quando serve

Servizi fiduciari

I servizi fiduciari che presti sono qualificati?

Perché conta - art. 6, comma 1, lett. d)

I prestatori di servizi fiduciari rientrano tutti, a prescindere dalle dimensioni (art. 3, comma 5, lett. c). Quelli qualificati, cioè presenti nell'elenco di fiducia nazionale, sono soggetti essenziali; gli altri sono importanti.

Sì, qualificatiSiamo nell'elenco di fiducia
No, non qualificati
Non so

Sede

Dove sei stabilito?

Perché conta - art. 5 D.Lgs. 138/2024

La regola generale: rientra chi è stabilito in Italia, anche con una sola sede (art. 5, comma 1).

Per DNS, registri e registrar di domini, cloud, data center, CDN, servizi gestiti e di sicurezza gestiti, marketplace, motori di ricerca e social conta invece lo stabilimento principale nell'Unione: quello dove si decidono le misure di sicurezza informatica (art. 5, comma 1, lett. b, e comma 2). Chi non ha sedi nell'Unione ma offre servizi in Italia deve designare un rappresentante (comma 3).

Per le telecomunicazioni conta il Paese in cui si fornisce il servizio (lett. a). Le sedi fuori dall'Unione non contano (FAQ ACN REG.1).

Solo in ItaliaNessuna sede in altri Stati UE; quelle fuori UE non contano
Italia e altri Stati UE, decisioni in ItaliaLe decisioni sulla sicurezza informatica si prendono in Italia
Italia e altri Stati UE, decisioni altroveLe decisioni sulla sicurezza informatica si prendono in un altro Stato UE
Solo in altri Stati UENessuna sede in Italia
Nessuna sede nell'Unione europeaMa offro i miei servizi in Italia

Rappresentante

Hai designato un rappresentante nell'Unione europea?

Perché conta - art. 5, comma 3

Chi offre nell'Unione servizi digitali senza esservi stabilito designa un rappresentante in uno degli Stati in cui li offre, ed è soggetto alla giurisdizione di quello Stato. Se il rappresentante è in Italia, si applica il decreto italiano.

Sì, in Italia
Sì, in un altro Stato UE
No

Dimensioni

Fai parte di un gruppo di imprese?

Perché conta - art. 3, commi 2 e 4

Le dimensioni si misurano con la Raccomandazione 2003/361/CE, che per le imprese associate o collegate tiene conto anche dei loro dati (art. 6, par. 2, del suo allegato; FAQ ACN AMB.DI.1). Una piccola società controllata da un grande gruppo può quindi superare le soglie.

Se i tuoi sistemi e i tuoi servizi sono del tutto indipendenti dal gruppo, puoi chiedere all'ACN la clausola di salvaguardia, che esclude questo calcolo (art. 3, comma 4; DPCM 221/2024).

Controllo altre società, o sono controllata o partecipata
NoImpresa autonoma

Dimensioni

Quanti occupati hai?

Se fai parte di un gruppo, conta anche le imprese associate e collegate.

Come si contano - Raccomandazione 2003/361/CE

Si è piccola impresa con meno di 50 occupati e un fatturato oppure un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro. Si è media impresa con meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 milioni oppure un bilancio non superiore a 43 milioni (FAQ ACN AMB.DI.1).

Il decreto si applica ai settori degli allegati I e II a chi supera i massimali della piccola impresa (art. 3, comma 2). Nei settori dell'allegato I, chi supera anche quelli della media impresa è soggetto essenziale (art. 6, comma 1, lett. a).

Meno di 50
Da 50 a 249
250 o più

Dimensioni

Qual è il fatturato annuo?

L'ultimo esercizio chiuso; se fai parte di un gruppo, conta anche le imprese associate e collegate.

Fino a 10 milioni
Da 10 a 50 milioni
Oltre 50 milioni

Dimensioni

Qual è il totale di bilancio annuo?

Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale; se fai parte di un gruppo, conta anche le imprese associate e collegate.

Fino a 10 milioni
Da 10 a 43 milioni
Oltre 43 milioni

Altre vie

Una di queste situazioni ti riguarda?

Puoi sceglierne più di una.

Perché conta - art. 3, commi 5, 9, 10 e 13

Si può rientrare anche per strade diverse dalle attività e dalle dimensioni. L'ACN può individuare un soggetto e notificarglielo, anche se piccolo (art. 3, commi 8, 9 e 13). I soggetti critici ai sensi della disciplina sulla resilienza dei soggetti critici sono essenziali a prescindere dalle dimensioni (art. 3, comma 5, lett. a; art. 6, comma 1, lett. b).

L'impresa collegata a un soggetto NIS rientra, a prescindere dalle dimensioni, se ne decide le misure di sicurezza, ne gestisce i sistemi da cui dipendono i servizi, ne svolge le operazioni di sicurezza o gli fornisce servizi IT o di sicurezza (art. 3, comma 10).

Ho ricevuto una notifica dall'ACNDi individuazione come soggetto NIS
Sono un soggetto criticoIdentificato ai sensi della disciplina sulla resilienza dei soggetti critici
Lavoro per una collegata soggetto NISNe gestisco sistemi, sicurezza o servizi IT, o ne decido le misure
Nessuna di queste
Soggetto essenziale
Rientri nella NIS2 come soggetto essenziale

Hai gli obblighi più estesi del decreto: misure di sicurezza di base più ampie, vigilanza anche preventiva e il regime sanzionatorio più alto.

Soggetto importante
Rientri nella NIS2 come soggetto importante

Hai gli stessi obblighi di fondo dei soggetti essenziali - registrazione, misure di sicurezza, notifica degli incidenti - con misure di base meno numerose e sanzioni più basse.

Soggetto NIS
Rientri nella NIS2: la categoria te la indica l'ACN

La notifica di individuazione dice se sei soggetto essenziale o importante, e da quando decorrono gli obblighi.

Da verificare
Il tuo caso non è chiarito, e va verificato

Su un punto decisivo per te né il decreto né l'ACN danno oggi una risposta netta. L'ACN, nel dubbio, ritiene comunque opportuno registrarsi (FAQ REG.1, PDA3.2).

Solo se individuato
Rientri solo se l'ACN ti individua

Per le tipologie dell'allegato IV la registrazione scatta solo dopo la notifica di individuazione dell'ACN al tuo domicilio digitale (art. 3, commi 8 e 13; FAQ ACN REG.1).

Altra giurisdizione
Per quello che fai si applica la legge di un altro Stato

Da come descrivi le tue sedi, non sei sottoposto alla giurisdizione italiana (art. 5): la NIS2 ti si applica nella legge di recepimento dello Stato competente.

Probabilmente fuori
Da quello che indichi, la NIS2 non ti si applica

Non emergono attività degli allegati con le dimensioni richieste, né altre vie d'ingresso. Resta da ripetere la valutazione quando cambiano attività o dimensioni.

Probabilmente fuori
L'amministrazione non è fra le categorie dell'allegato III

Resta dentro se svolge attività degli allegati I e II, o se riceve una notifica di individuazione dell'ACN (FAQ AMB.PU.1).

Perché questo esito

Da tenere presente

Che cosa comporta

  • Registrazione sulla piattaforma dell'ACN dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, con ragione sociale, recapiti, settori e un punto di contatto (art. 7, comma 1). L'ACN comunica poi l'inserimento nell'elenco (art. 7, comma 3).
  • Informazioni aggiuntive dal 15 aprile al 31 maggio: indirizzi IP e domini, responsabili, sostituto del punto di contatto (art. 7, comma 4); e dal 1° maggio al 30 giugno l'elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi (art. 30; Vademecum ACN).
  • Misure di sicurezza adeguate e proporzionate (art. 24). Le misure di base dell'ACN sono 37 per i soggetti importanti e 43 per gli essenziali (Determinazione ACN 379907/2025), da adottare entro diciotto mesi dall'inserimento nell'elenco; per chi entra nel 2026, entro il 31 luglio 2027 (Determinazione ACN 127434/2026).
  • Notifica degli incidenti significativi al CSIRT Italia: pre-notifica entro 24 ore, notifica entro 72 ore, relazione finale entro un mese (art. 25, comma 5). Per chi entra nel 2026 l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2027.
  • Organi di amministrazione: approvano le modalità di attuazione delle misure, ne sovrintendono l'attuazione, seguono una formazione e sono responsabili delle violazioni (art. 23).
  • Sanzioni: fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale per i soggetti essenziali, fino a 7 milioni o all'1,4% per gli importanti, se l'importo in percentuale è maggiore (art. 38, comma 9).

Documenti e adempimenti pratici

Dovuti per legge

  • Registrazione annuale e designazione del punto di contatto - art. 7, comma 1
  • Indicazione dei responsabili e del sostituto del punto di contatto - art. 7, comma 4
  • Elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi - art. 30, comma 1
  • Misure di sicurezza di base, compresa la sicurezza della catena di approvvigionamento - art. 24; Determinazione ACN 379907/2025
  • Approvazione da parte degli organi di amministrazione dei documenti che le misure richiedono, come politiche di sicurezza, piano di trattamento del rischio, piano di gestione degli incidenti - art. 23, comma 1; FAQ ACN ODA.10
  • Formazione degli organi di amministrazione - art. 23, comma 2
  • Procedura di notifica degli incidenti al CSIRT Italia - art. 25

Consigliati

  • Analisi delle distanze rispetto alle misure di base, con un piano di adeguamento a date
  • Elenco dei fornitori ICT ordinato per criticità, e clausole di sicurezza nei contratti
  • Una prova simulata di gestione e notifica di un incidente

Prossimo passo

Invia il risultato via email allo Studio
Prenota la videocall conoscitiva

Questo strumento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale.
I risultati sono indicativi e basati sulle risposte fornite.
Per una valutazione specifica della tua situazione consulta un professionista legale qualificato.

Parliamo la lingua di chi innova e uniamo rigore giuridico e agilità operativa per
accompagnare startup, aziende tech e creator verso il successo.

Richiedi una valutazione chiara del tuo caso.

Compila il form e ti risponderemo entro 48 ore