AVVOCATITECH | STUDIO LEGALE

AI Act - Verifica di conformità al Regolamento UE 2024/1689

Scopri quali obblighi del Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale si applicano alla tua organizzazione.
Il percorso si adatta in base al tuo ruolo e al tipo di sistema AI.

Step 1 / 11

EEntità
HRAlto Rischio
SAmbito
RRequisiti

AI Act Checker

Scopri in 5 minuti quali obblighi dell'AI Act riguardano la tua organizzazione

Rispondi a poche domande sul ruolo che ricopri e sul sistema di IA che sviluppi o utilizzi: alla fine ottieni il tuo profilo ai sensi del Regolamento UE 2024/1689, gli obblighi applicabili con i riferimenti normativi e i documenti da predisporre.

Senza registrazione - nessuna email, nessun account
Anonimo - le risposte restano nel tuo browser, nulla viene salvato o inviato
Esito immediato - riferimenti normativi e PDF da scaricare
11 domande - il percorso si adatta alle tue risposte

Sezione E - Identificazione dell'entità

Quale ruolo ricopre la tua organizzazione in relazione al sistema di intelligenza artificiale?

In pratica: conta il ruolo che assumi, non quanto è sofisticata l'IA. Sei fornitore se sviluppi - o fai sviluppare da terzi, es. una software house - un sistema di IA e lo immetti sul mercato con il tuo nome o marchio, anche se si basa su un modello di terzi o lo offri gratuitamente. Sei deployer se lo usi sotto la tua responsabilità professionale. Il punto delicato: integrando o rimarchiando un sistema altrui puoi diventare fornitore senza accorgertene (art. 25), e la stessa organizzazione può rivestire entrambi i ruoli.
Definizioni ai sensi dell'art. 3 Reg. UE 2024/1689

Fornitore (art. 3 n. 3): persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per scopi generali o fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per scopi generali e lo immette sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Deployer (art. 3 n. 4): persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nell'ambito di un'attività personale non professionale.

Distributore (art. 3 n. 6): persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fornitore o dall'importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell'Unione senza alterarne le caratteristiche.

Importatore (art. 3 n. 7): persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un sistema di IA recante il nome o il marchio commerciale di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione.

Fabbricante (art. 2 par. 1 lett. e): fabbricante di un prodotto che immette sul mercato o mette in servizio un sistema di IA insieme al proprio prodotto e con il proprio nome o marchio.

Rappresentante autorizzato (art. 3 n. 5): persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto e accettato il mandato scritto di un fornitore di un sistema di IA o di un modello di IA per scopi generali stabilito al di fuori dell'Unione a svolgere per conto di tale fornitore gli obblighi e le procedure stabiliti dal presente regolamento.

FornitoreLo sviluppi o lo fai sviluppare e lo immetti col tuo nome o marchio - es. un SaaS con IA basato su GPT
Deployer / UtilizzatoreLo usi sotto la tua responsabilità professionale - es. ChatGPT o un gestionale con IA in azienda
DistributoreRivendi o distribuisci sul mercato UE sistemi di IA di altri, senza modificarli
ImportatorePorti sul mercato UE sistemi di IA di fornitori extra-UE
FabbricanteIntegri l'IA in un prodotto fisico col tuo marchio - es. macchinario, dispositivo
Rappresentante autorizzatoRappresenti nell'UE, con mandato scritto, un fornitore extra-UE

Sezione E - Modifiche al sistema AI

La tua organizzazione ha apportato modifiche sostanziali al sistema di IA prima di reimmetterlo sul mercato o metterlo nuovamente in servizio con il proprio nome o marchio?

In pratica: se rivendi il sistema così com'è resti distributore o importatore. Ma se lo modifichi in modo sostanziale, ne cambi la finalità o lo immetti col tuo marchio, l'art. 25 ti trasforma in fornitore. Una modifica è sostanziale quando altera prestazioni, accuratezza o destinazione d'uso.
Quando distributore o importatore diventano fornitori - art. 25 par. 1 Reg. UE 2024/1689

Ai sensi dell'art. 25 par. 1, i distributori, gli importatori, i deployer o qualsiasi altro terzo sono considerati fornitori ai fini del presente regolamento e sono soggetti agli obblighi del fornitore nei seguenti casi:

a) appongono il proprio nome o marchio su un sistema di IA ad alto rischio già immesso sul mercato o messo in servizio, fatti salvi accordi contrattuali che prevedano una diversa ripartizione degli obblighi;

b) apportano una modifica sostanziale a un sistema di IA ad alto rischio già immesso sul mercato o già messo in servizio, in modo tale che resti un sistema ad alto rischio a norma dell'art. 6;

c) modificano la finalità prevista di un sistema di IA, anche per finalità generali, che non era classificato ad alto rischio, in modo tale che il sistema diventi ad alto rischio a norma dell'art. 6.

Le due condizioni finali contano: nella lett. b) il sistema deve restare ad alto rischio, nella lett. c) deve diventarlo. Un cambio di finalità che lascia il sistema fuori dall'alto rischio non fa scattare la riqualificazione per questa via, anche se può rilevare ad altro titolo.

Sìes. fine-tuning sui tuoi dati, nuova finalità, tuo marchio sul prodotto
NoLo rivendi o distribuisci tale e quale, col marchio originale

Sezione E - Integrazione nel prodotto

Il prodotto che metti sul mercato integra un sistema di IA che è un componente di sicurezza del prodotto stesso o che è soggetto a normative di sicurezza specifiche di settore (es. dispositivi medici, macchinari, veicoli)?

In pratica: riguarda solo chi mette sul mercato un prodotto fisico con l'IA dentro. Conta se l'IA svolge una funzione di sicurezza (es. la frenata automatica, il dosaggio di un dispositivo medico) in un prodotto che richiede già la certificazione di un ente terzo. Se l'IA fa solo funzioni accessorie o di comfort, non rientri.
Fabbricante e componente di sicurezza - art. 25 par. 1 lett. b) e Allegato I Reg. UE 2024/1689

Ai sensi dell'art. 6 par. 1, un sistema di IA è considerato ad alto rischio quando soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

a) è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;

b) il prodotto il cui componente di sicurezza è il sistema di IA è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto a norma della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.

L'Allegato I ha due sezioni, e la differenza pesa: per i prodotti della sezione B - veicoli, aviazione, marittimo, ferrovie e, dal 27 luglio 2026, le macchine - l'art. 2 par. 2 applica solo l'art. 6 par. 1, l'art. 60 bis e gli artt. 102-112. L'elenco completo delle due sezioni è nella domanda sull'Allegato I.

Sìes. l'IA governa l'arresto di un macchinario o un dispositivo medico
Noes. l'IA nel prodotto fa assistenza o comfort, non sicurezza

Sezione HR - Alto rischio (Allegato I - Prodotti)

Il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto soggetto alla normativa UE di armonizzazione (Allegato I AI Act)?

In pratica: rientrano qui i prodotti fisici regolamentati in cui l'IA svolge una funzione di sicurezza. Esempi: il sistema di visione che ferma un braccio robotico, il software diagnostico di un dispositivo medico, la guida assistita di un veicolo, un drone. Non rientrano i software gestionali, di marketing o d'ufficio: per quelli si passa alla domanda successiva.
Normativa di armonizzazione UE - Allegato I AI Act

Ai sensi dell'art. 6 par. 1, il sistema di IA è ad alto rischio se è componente di sicurezza di un prodotto - o è esso stesso il prodotto - disciplinato dalla normativa elencata nell'Allegato I, e se quel prodotto è soggetto a valutazione della conformità da parte di terzi per l'immissione sul mercato.

Allegato I, sezione A (nuovo quadro legislativo): giocattoli (2009/48/CE), imbarcazioni da diporto e moto d'acqua (2013/53/UE), ascensori (2014/33/UE), atmosfere potenzialmente esplosive - ATEX (2014/34/UE), apparecchiature radio (2014/53/UE), attrezzature a pressione (2014/68/UE), impianti a fune (2016/424), dispositivi di protezione individuale (2016/425), apparecchi a combustibili gassosi (2016/426), dispositivi medici (2017/745), dispositivi medico-diagnostici in vitro (2017/746).

Allegato I, sezione B (altre normative di armonizzazione): sicurezza dell'aviazione civile (300/2008), veicoli a due o tre ruote e quadricicli (168/2013), veicoli agricoli e forestali (167/2013), equipaggiamento marittimo (2014/90/UE), interoperabilità ferroviaria (2016/797), veicoli a motore e rimorchi (2018/858 e 2019/2144), aviazione civile (2018/1139) e, dal 27 luglio 2026, macchine (2023/1230), che l'Omnibus ha spostato qui dalla sezione A.

Avvertenza - la sezione conta. Per i prodotti della sezione B l'art. 2 par. 2 applica soltanto l'art. 6 par. 1, l'art. 60 bis e gli artt. da 102 a 112: i requisiti sostanziali arrivano dalla normativa di prodotto, non da questo Regolamento. Gli obblighi che il test elenca più avanti valgono quindi per intero per la sezione A. Per la sezione B vanno letti insieme alla disciplina di settore, ed è un punto da verificare caso per caso.

Sìes. visione artificiale che arresta un macchinario, software di un dispositivo medico
Noes. software gestionale, chatbot, analisi dati: nessun prodotto fisico regolamentato

Sezione HR - Alto rischio (Allegato III - Categorie)

A quale categoria ad alto rischio dell'Allegato III appartiene il sistema di IA?

In pratica: conta il settore d'uso e l'effetto sulle persone, non la tecnologia: se il sistema incide su diritti o sull'accesso a opportunità (lavoro, credito, istruzione, giustizia...) di norma è ad alto rischio. Scegli la categoria più vicina; se nessuna calza, scegli l'ultima opzione.
Categorie Allegato III - art. 6 par. 2 Reg. UE 2024/1689

Sono considerati ad alto rischio i sistemi di IA elencati nell'Allegato III, nei seguenti settori:

1. Biometria: identificazione biometrica remota, categorizzazione biometrica, riconoscimento delle emozioni.

2. Infrastrutture critiche: gestione e funzionamento di infrastrutture digitali, stradali, ferroviarie, idriche, di gas, di calore, elettriche.

3. Istruzione e formazione professionale: determinazione di accesso o ammissione, valutazione degli studenti, monitoraggio durante esami, orientamento scolastico.

4. Occupazione e lavoratori: assunzione e selezione (screening CV, valutazione colloqui), allocazione dei compiti, monitoraggio delle prestazioni, promozioni e licenziamenti.

5. Servizi essenziali: valutazione del merito creditizio, solvibilita, classificazione di emergenze, valutazione dei rischi per assicurazioni sanitarie e sulla vita.

6. Attività di contrasto: poligrafo, valutazione rischio di recidiva, profilazione durante indagini, analisi di prove digitali.

7. Migrazione e asilo: valutazione rischio di sicurezza, esame domande di visto/asilo, controllo documenti di viaggio.

8. Amministrazione della giustizia e processi democratici: ricerca e interpretazione dei fatti e della legge, elezioni e campagne politiche.

Biometriaes. riconoscimento facciale, analisi delle emozioni
Infrastrutture critichees. gestione del traffico, reti di acqua, gas, energia
Istruzione e formazionees. ammissioni, correzione prove, antifrode esami
Occupazione e lavoratories. screening CV, monitoraggio delle prestazioni
Servizi essenzialies. credit scoring, prezzi delle polizze vita e salute
Attività di contrastoes. valutazione della recidiva, analisi delle prove
Migrazione e asiloes. esame di domande di visto e asilo
Giustizia e processi democraticies. supporto al giudice, campagne elettorali
Nessuna di questeIl sistema non rientra in questi settori

Sezione HR - Valutazione del rischio significativo

Il sistema di IA che rientra nell'Allegato III presenta un rischio significativo per la salute, sicurezza o diritti fondamentali delle persone, tenuto conto della sua natura, finalità e contesto di utilizzo?

In pratica: se il sistema decide o influenza valutazioni su persone (assunzioni, crediti, esami) il rischio è significativo; se svolge solo compiti ristretti o preparatori che un umano rivede, può rientrare nelle eccezioni. Se profila persone fisiche, è sempre ad alto rischio.
Esclusione per assenza di rischio significativo - art. 6 par. 3 e 4 Reg. UE 2024/1689

L'art. 6 par. 3 prevede che un sistema di IA di cui all'Allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare perché:

a) è destinato a svolgere un compito procedurale stretto (es. classificare documenti in entrata, rilevare duplicati);

b) è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata (es. migliorare il tono di un testo già scritto);

c) è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è destinato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana (es. verifica ex post degli scostamenti di un valutatore); o

d) è destinato a svolgere un compito preparatorio rispetto a una valutazione rilevante per i fini dei casi d'uso ad alto rischio di cui all'Allegato III (es. indicizzare fascicoli, tradurre documenti).

Tuttavia, un sistema di IA è sempre considerato ad alto rischio se profila persone fisiche. Il fornitore che ritiene che il proprio sistema non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima dell'immissione sul mercato, è soggetto alla registrazione nella banca dati UE (art. 49 par. 2) e, su richiesta dell'autorità nazionale competente, mette a disposizione la documentazione (art. 6 par. 4).

Sì, rischio significativoes. decide o orienta assunzioni, crediti, valutazioni su persone
No, basso rischioes. compito ristretto: smista, traduce, prepara bozze che un umano valuta

Sezione S - Ambito di applicazione

Il sistema di IA rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento? Seleziona tutte le condizioni applicabili.

In pratica: l'AI Act ha portata extraterritoriale come il GDPR: ti riguarda se offri il sistema nell'UE oppure se i suoi output sono usati nell'UE, anche con sede fuori dall'Unione. Le esclusioni (uso militare, sola ricerca) si interpretano in modo restrittivo.
Ambito di applicazione - art. 2 Reg. UE 2024/1689

Il regolamento si applica (art. 2 par. 1) a:

a) fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell'Unione, indipendentemente dal fatto che tali fornitori siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo;

b) deployer di sistemi di IA aventi sede nell'Unione;

c) fornitori e deployer di sistemi di IA aventi sede in un paese terzo, quando l'output del sistema di IA è utilizzato nell'Unione;

d) importatori e distributori di sistemi di IA;

e) fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto;

f) rappresentanti autorizzati di fornitori non stabiliti nell'Unione.

Esclusioni, ognuna con il suo paragrafo dell'art. 2: scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (par. 3); sistemi sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici (par. 6); attività di ricerca, prova o sviluppo precedenti all'immissione sul mercato, con l'eccezione delle prove in condizioni reali (par. 8); sistemi rilasciati con licenza libera e open source (par. 12), salvo che siano immessi sul mercato come sistemi ad alto rischio o rientrino negli artt. 5 o 50.

Mercato o servizio UEes. vendi il prodotto o offri il servizio anche a clienti UE
Output usato nell'UEes. elabori fuori UE ma i risultati si usano nell'Unione
Uso militare / sicurezza nazionaleEsclusivamente per difesa o sicurezza nazionale
Solo ricerca scientificaes. solo laboratorio o prototipo, senza utenti reali

Sezione R - Modelli IA per scopi generali (GPAI)

La tua organizzazione immette sul mercato un modello di IA per scopi generali (GPAI) - sviluppato da te o modificato in modo sostanziale - tramite API, rilascio dei pesi o integrandolo in un tuo sistema?

In pratica: il modello è il motore (GPT, Claude, Llama), il sistema è l'automobile costruita attorno. Questa domanda riguarda chi costruisce il motore: se integri soltanto il motore di altri nella tua applicazione, di norma non sei fornitore GPAI.
Modello di IA per scopi generali - art. 3 n. 63 e art. 51 Reg. UE 2024/1689

Modello di IA per scopi generali (art. 3 n. 63): modello di IA, anche quando addestrato con grandi quantita di dati usando l'autoapprendimento su vasta scala, che presenta una generalità significativa ed è in grado di svolgere in modo competente un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità di immissione sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle.

Rischio sistemico (art. 51): un modello GPAI è classificato come modello GPAI con rischio sistemico se presenta capacità ad alto impatto. Si presume che tale condizione sia soddisfatta quando la potenza di calcolo cumulativa usata per addestrarlo è superiore a 10^25 FLOPs, oppure se la Commissione lo classifica come tale sulla base di altri criteri (impatto sul mercato interno, numero di utenti, rischi per salute, sicurezza, diritti fondamentali, società o democrazia).

Esempi di GPAI: grandi modelli linguistici (LLM) come GPT, Claude, Llama; modelli multimodali generativi; modelli per la generazione di immagini o audio su larga scala.

Modello integrato in un proprio sistema (cons. 97): se sviluppi un modello GPAI e lo integri in un sistema che immetti sul mercato o metti in servizio, il modello si considera comunque immesso sul mercato e restano gli obblighi GPAI.

Modifica sostanziale / fine-tuning (cons. 109): chi modifica in modo sostanziale un modello GPAI di terzi diventa fornitore del modello modificato, ma i suoi obblighi sono limitati alla modifica apportata e alle sue conseguenze. Chi invece si limita a usare il modello altrui (es. via API) non è fornitore GPAI.

GPAI con rischio sistemicoSviluppi un modello di frontiera: oltre 10^25 FLOP o designato dalla Commissione
GPAI senza rischio sistemicoes. addestri e rilasci un modello generale, anche open-weight
Fine-tuning di un modello altruies. modifichi in modo sostanziale Llama o Mistral: obblighi limitati alla modifica
Non fornisci un modello GPAIes. usi GPT o Claude via API, o un modello per un compito specifico

Sezione R - Pratiche vietate

Il sistema di IA implementa una o più delle pratiche vietate dall'art. 5 del Regolamento?

In pratica: sono le pratiche vietate in assoluto: social scoring, scraping di volti dal web, riconoscimento delle emozioni a scuola o al lavoro, manipolazione subliminale... Se il sistema ne realizza anche una sola non può essere immesso sul mercato, con sanzioni fino al 7% del fatturato mondiale.
Pratiche di IA vietate - art. 5 Reg. UE 2024/1689

Sono vietati i sistemi di IA che:

a) utilizzano tecniche subliminali che agiscono senza la consapevolezza della persona o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli, con l'obiettivo o l'effetto di alterare materialmente il comportamento di una persona in maniera che causi o possa causare a essa o a un'altra persona un danno significativo;

b) sfruttano vulnerabilità di specifici gruppi di persone fisiche dovute alla loro età, disabilità o situazione socioeconomica, con l'obiettivo o l'effetto di alterare materialmente il comportamento di una persona in maniera che causi o possa causare a essa o a un'altra persona un danno significativo;

c) effettuano la valutazione o la classificazione delle persone fisiche nel corso di un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità conosciute o previste (social scoring);

d) effettuano valutazioni del rischio rispetto a persone fisiche al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato basandosi unicamente sulla profilazione o sulla valutazione dei tratti della personalità e delle caratteristiche;

e) creano o espandono banche dati di riconoscimento facciale attraverso la raccolta non mirata di immagini del volto da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso;

f) inferiscono le emozioni di una persona fisica sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione (tranne per ragioni mediche o di sicurezza);

g) effettuano categorizzazione biometrica di persone fisiche su base individuale basata sui dati biometrici al fine di dedurre o inferire razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale;

h) utilizzano sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per l'attività di contrasto (con limitate eccezioni).

b bis) e b ter) generano o manipolano immagini, video o audio realistici delle parti intime di una persona riconoscibile, o che la ritraggono in atti sessualmente espliciti, senza il suo consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile (lett. b bis), oppure generano o manipolano materiale di abuso sessuale su minori ai sensi della direttiva 2011/93/UE (lett. b ter). Pratiche aggiunte dal Regolamento (UE) 2026/1744 e vietate dal 2 dicembre 2026. L'art. 5 par. 1 bis precisa quando scatta il divieto: per chi immette sul mercato, se quella generazione è la finalità prevista del sistema oppure ne è un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile in assenza di misure di sicurezza adeguate; per chi lo usa, se lo utilizza proprio a quello scopo.

Sì, rientra nelle pratiche vietatees. social scoring, scraping di volti dal web, emozioni a scuola o lavoro
No, nessuna pratica vietataIl sistema non rientra nell'art. 5

Sezione R - Obblighi di trasparenza

Il sistema di IA rientra in una o più delle seguenti categorie soggette a obblighi di trasparenza? (selezione multipla)

In pratica: anche un sistema non ad alto rischio deve dichiararsi. Se l'utente interagisce con un'IA (chatbot), o se generi contenuti sintetici, deepfake o testi pubblicati, devi renderlo riconoscibile. Seleziona tutte le situazioni che ti riguardano.
Obblighi di trasparenza - art. 50 Reg. UE 2024/1689

Art. 50 par. 1: I fornitori devono garantire che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate che stanno interagendo con un sistema di IA (chatbot), a meno che ciò non risulti evidente dal contesto.

Art. 50 par. 2: I fornitori di sistemi di IA - compresi i sistemi di IA per scopi generali - che generano contenuto sintetico audio, immagini, video o testo devono garantire che gli output del sistema siano contrassegnati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come artificialmente generati o manipolati (watermarking contenuto sintetico).

Art. 50 par. 3: I deployer di sistemi di IA che utilizzano il riconoscimento delle emozioni o la categorizzazione biometrica devono informare le persone fisiche interessate del funzionamento del sistema di IA e trattare i dati biometrici interessati (emozioni e biometrica).

Art. 50 par. 4: I deployer che utilizzano un sistema di IA per generare o manipolare contenuto immagine, audio o video che costituisce un deepfake devono comunicare che il contenuto è stato artificialmente generato o manipolato (deepfake).

Art. 50 par. 4, secondo comma: i deployer che usano un sistema di IA per generare o manipolare testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente (testo informativo pubblico). L'esenzione richiede due condizioni insieme: che il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e che una persona fisica o giuridica detenga la responsabilità editoriale della pubblicazione. Il par. 5 riguarda invece le modalità: le informazioni si danno in modo chiaro e distinguibile, al più tardi al momento della prima interazione o esposizione, e conformi ai requisiti di accessibilità.

Sistema chatbot / agente conversazionaleArt. 50 par. 1 - es. assistente clienti sul sito
Generazione contenuto sinteticoArt. 50 par. 2 - es. testi e immagini generati
Emozioni o categorizzazione biometricaArt. 50 par. 3 - informativa alle persone
Generazione deepfakeArt. 50 par. 4 - es. volti o voci sostituiti
Testo informativo pubblicoArt. 50 par. 4 - es. articoli generati e pubblicati
Nessuna delle precedentiIl sistema non rientra in queste categorie

Sezione R - Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali

Ricorre una delle situazioni che impongono la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA)? Seleziona tutte quelle applicabili.

In pratica: la FRIA non riguarda tutti: è dovuta se sei un ente pubblico o un privato che eroga servizi pubblici, oppure se usi il sistema per credit scoring o assicurazioni vita/salute. È diversa e ulteriore rispetto alla DPIA del GDPR: riguarda i diritti fondamentali, non solo i dati personali.
Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) - art. 27 Reg. UE 2024/1689

Ai sensi dell'art. 27 par. 1, prima di mettere in uso un sistema di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III (art. 6 par. 2), effettuano la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA): i deployer che sono organismi di diritto pubblico o enti privati che forniscono servizi pubblici, nonché i deployer di sistemi di cui all'Allegato III, punto 5, lettere b) e c) (valutazione del merito creditizio e determinazione dei prezzi delle assicurazioni vita o sanitarie). Sono esclusi dall'obbligo i sistemi di cui all'Allegato III, punto 2 (infrastrutture critiche).

La valutazione d'impatto comprende:

a) una descrizione dei processi del deployer in cui il sistema di IA sarà messo in uso in funzione della sua finalità prevista;

b) un periodo di tempo e la frequenza con cui il sistema di IA è destinato a essere messo in uso;

c) le categorie di persone fisiche e dei gruppi che potrebbero essere interessati nell'ambito del contesto specifico di utilizzo;

d) i rischi specifici di danno che possono interessare le categorie di persone fisiche o i gruppi identificati;

e) una descrizione dell'attuazione delle misure di supervisione umana in conformità al manuale d'istruzione per l'uso;

f) le misure da adottare in caso di materializzazione di tali rischi.

Organismo di diritto pubblicoes. comune, ASL, università, agenzia pubblica
Ente privato con servizi pubblicies. sanità convenzionata, trasporti, energia
Credit scoring / merito creditizioes. banca o finanziaria - All. III, punto 5 lett. b)
Assicurazioni vita o sanitariees. polizze vita o salute - All. III, punto 5 lett. c)
Nessuna delle precedentiNessun obbligo FRIA

Questo strumento ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale.
I risultati sono indicativi e basati sulle risposte fornite.
Per una valutazione specifica della tua situazione consulta un professionista legale qualificato.

Parliamo la lingua di chi innova e uniamo rigore giuridico e agilità operativa per
accompagnare startup, aziende tech e creator verso il successo.

Richiedi una valutazione chiara del tuo caso.

Compila il form e ti risponderemo entro 48 ore