European Accessibility Act: sei obbligato? | AvvocatiTech

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Sei obbligato all'European Accessibility Act?

In 3 domande scopri se il tuo sito, e-commerce o servizio deve rispettare i nuovi obblighi di accessibilità (Direttiva UE 2019/882, in vigore dal 28 giugno 2025).

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Step 1 / 3

Step 1 - Chi sei

Che tipo di soggetto sei?

Chi rientra nell'European Accessibility Act

L'EAA si applica agli operatori economici privati: fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi che mettono a disposizione del pubblico determinati prodotti o servizi.

La Pubblica Amministrazione non segue l'EAA ma un regime parallelo (Legge Stanca, L. 4/2004). I soggetti senza scopo economico restano in genere fuori dall'ambito.

🏢Impresa o professionistaOperatore economico: vendi prodotti o servizi al pubblico
🏛️Pubblica AmministrazioneEnte, comune, scuola, ASL, organismo pubblico
👤Privato senza scopo economicoSito personale, nessuna vendita di prodotti o servizi

Step 2 - Cosa offri

Cosa offri al pubblico, anche online?

I prodotti e i servizi coperti dall'EAA

Servizi: commercio elettronico (e-commerce), servizi bancari per consumatori, servizi di comunicazione elettronica, servizi di media audiovisivi, trasporto passeggeri (elementi digitali), libri elettronici e relativi software.

Prodotti: hardware e sistemi operativi consumer, terminali di pagamento, terminali self-service (bancomat, emettitrici di biglietti, check-in), apparecchiature terminali per comunicazioni e media, lettori di e-book.

Un sito puramente informativo (vetrina) che non fornisce uno di questi servizi, o un servizio rivolto solo ad altre imprese (B2B) non in elenco, in genere resta fuori ambito.

💳Un servizio in elencoE-commerce, banca per consumatori, comunicazioni elettroniche, media, trasporti, e-book
📱Un prodotto in elencoHardware/OS consumer, terminali di pagamento, totem self-service, e-reader
Niente di tutto questoSito vetrina informativo, servizio B2B non in elenco

Step 3 - Dimensione

La tua è una microimpresa?

Quando si è microimpresa - art. 3 n. 23

È microimpresa chi soddisfa entrambi i requisiti:

  • meno di 10 occupati, e
  • fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La microimpresa che fornisce servizi è esente (art. 4, par. 5). Chi tratta prodotti resta obbligato, con un alleggerimento solo documentale (art. 14, par. 4).

Meno di 10 occupati E non oltre 2 milioni di fatturato/bilancio
NoAlmeno una delle due soglie è superata
⚠️
Obbligato
Sì, devi adeguarti all'European Accessibility Act

Offri un servizio rientrante nell'EAA e non sei una microimpresa esente: gli obblighi di accessibilità si applicano alla tua attività.

Cosa significa adeguarsi (in sintesi)

  • a) Conformità tecnica: sito, app e contenuti conformi alle linee guida WCAG 2.1 livello AA e alla norma armonizzata UNI CEI EN 301 549.
  • b) Dichiarazione di accessibilità: documento pubblicato in formato accessibile (HTML), che descrive il livello di conformità (art. 13 e allegato V).
  • c) Gestione delle non conformità: un canale di contatto per le segnalazioni e l'adozione di misure correttive in tempi ragionevoli.
  • d) Documentazione interna: valutazione di accessibilità conservata per 5 anni (art. 14).

Tempistiche e sanzioni

Gli obblighi sono in vigore dal 28 giugno 2025 (D.Lgs. 82/2022). È previsto un regime transitorio fino al 28 giugno 2030 per alcuni servizi e contratti già in essere.

I controlli spettano all'AgID. Le sanzioni amministrative arrivano fino a 40.000 euro, con importo commisurato anche al fatturato nei casi più gravi.

📄 Leggi la guida completa all'adeguamento →
Esente
Non sei obbligato (per ora)

Come microimpresa che fornisce servizi (meno di 10 occupati e non oltre 2 milioni di fatturato o bilancio) sei esentato dai requisiti dell'EAA, ai sensi dell'art. 4, par. 5 della Direttiva (UE) 2019/882.

Attenzione però

  • L'esenzione vale finché resti sotto entrambe le soglie: se cresci, l'obbligo scatta.
  • Vale per i servizi: se inizi a trattare anche un prodotto in elenco, la tua posizione cambia.
  • Adeguarsi resta una buona pratica: l'accessibilità amplia il tuo mercato (milioni di persone con disabilità) e riduce rischi reputazionali e contrattuali.
📄 Vuoi adeguarti comunque? Leggi la guida →
ℹ️
Fuori ambito
Probabilmente sei fuori dall'ambito dell'EAA

In base alle risposte, non rientri tra i soggetti, i prodotti o i servizi coperti dall'European Accessibility Act.

Verifica comunque i casi limite

  • Alcune attività possono rientrare lo stesso: un sito vetrina che però vende online, o un servizio che si apre ai consumatori.
  • Restano applicabili altri obblighi: se fornisci un servizio digitale, valuta GDPR, cookie e i requisiti contrattuali dei tuoi committenti.
📄 Approfondisci nella guida →
🏛️
Obbligato
Sì, sei comunque obbligato all'accessibilità

La Pubblica Amministrazione e gli organismi pubblici sono tenuti all'accessibilità: non in base all'European Accessibility Act, ma a un regime dedicato e già in vigore - la Legge Stanca (L. 4/2004) e il D.Lgs. 106/2018 (recepimento della Direttiva UE 2016/2102).

Cosa comporta

  • Riferimento tecnico: WCAG 2.1 livello AA ed EN 301 549 (Linee guida AgID).
  • Obblighi: dichiarazione di accessibilità e obiettivi di accessibilità pubblicati e aggiornati annualmente, e un meccanismo di feedback per gli utenti. Vigila l'AgID.

Prossimo passo

Questo strumento ha finalità esclusivamente informative e fornisce un orientamento di massima sull'applicabilità della normativa, non un audit di conformità né una consulenza legale. I risultati sono indicativi e basati sulle risposte fornite.
Per una valutazione specifica della tua situazione consulta un professionista legale qualificato.

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