L’accessibilità sito web è un obbligo di legge in vigore dal 28 giugno 2025, con l’entrata in applicazione del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act. Nel 2026, a quasi un anno dall’avvio del regime, una parte significativa delle aziende coinvolte non si è ancora adeguata. Molti operatori privati sono entrati nel perimetro senza saperlo, altri hanno installato un widget convinti di aver risolto, altri ancora hanno copiato una Dichiarazione di accessibilità da modelli pensati per contesti diversi, esponendosi a contestazioni dirette.

La platea obbligata è ampia. Comprende e-commerce, banche e servizi finanziari ai consumatori, piattaforme di trasporto passeggeri, operatori di comunicazioni elettroniche, fornitori di servizi di media audiovisivi, editori di libri elettronici, produttori di hardware e software destinati al consumatore. Per chi non si è mosso prima della scadenza, il problema non è più capire se rientrare nel regime, ma come rimediare ora, riducendo il rischio sanzionatorio, gestendo le segnalazioni degli utenti con disabilità e mettendo in sicurezza i rapporti contrattuali B2B con clienti istituzionali che chiedono la conformità come requisito di fornitura.

Questo articolo ricostruisce la mappa operativa dell’accessibilità sito web per le imprese private con focus pratico sul recupero della conformità. Spiega chi è obbligato, cosa fare in concreto adesso, come si redige la Dichiarazione di accessibilità, perché gli overlay non sostituiscono l’intervento sul codice, quali sono le sanzioni e i termini transitori previsti dalla Direttiva e dal D.Lgs. 82/2022.

1. Cosa significa accessibilità sito web

L’accessibilità sito web è la capacità di un sito o di un’applicazione di essere utilizzata da chiunque, comprese le persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive, attraverso le tecnologie assistive come screen reader, ingranditori e navigazione da tastiera. In termini tecnici, un sito è accessibile quando rispetta le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 livello AA e la norma armonizzata UNI CEI EN 301549.

Lo standard internazionale si fonda su quattro principi noti come POUR. La percepibilità impone che i contenuti siano fruibili anche da chi non vede o non sente, con testi alternativi per le immagini e sottotitoli per i video. L’operabilità richiede che tutte le funzionalità siano usabili anche solo con la tastiera, con un indicatore di focus visibile. La comprensibilità implica linguaggio chiaro, struttura prevedibile e gestione degli errori nei moduli. La robustezza riguarda la compatibilità con browser e tecnologie assistive presenti e future. Sono gli stessi principi richiamati dal considerando 47 della Direttiva 2019/882.

L’accessibilità non è una caratteristica estetica e non è un’opzione di design. È una proprietà strutturale del codice e dei contenuti, e si misura sul sito così come viene servito al browser, non sull’aggiunta di strumenti opzionali.

2. Il quadro normativo per le imprese

L’obbligo deriva dalla Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82. Ai sensi dell’art. 31, par. 2, della Direttiva, le disposizioni si applicano dal 28 giugno 2025. La normativa è quindi pienamente operativa nel 2026, e le aziende ancora non conformi si trovano in una posizione di rischio crescente, tanto più che l’autorità di vigilanza ha avviato attività di monitoraggio e che le associazioni di tutela delle persone con disabilità seguono attivamente i siti dei principali operatori privati.

Il regime per le imprese si applica agli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori, fornitori di servizi) che immettono sul mercato prodotti o forniscono servizi rivolti ai consumatori nelle categorie elencate all’articolo 2 della Direttiva. Sul versante dei prodotti rientrano i sistemi hardware informatici generici e relativi sistemi operativi per consumatori, i terminali di pagamento, taluni terminali self-service interattivi come sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti e terminali per il check-in, le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica e per accedere ai servizi di media audiovisivi, i lettori di libri elettronici. Sul versante dei servizi rientrano i servizi di comunicazione elettronica, i servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi, elementi dei servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili (siti web, applicazioni mobili, biglietti elettronici, informazioni di viaggio in tempo reale, terminali self-service interattivi), i servizi bancari per consumatori, i libri elettronici e i relativi software dedicati, i servizi di commercio elettronico.

L’autorità competente per il regime privati è l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che esercita le funzioni di vigilanza e applicazione delle misure correttive previste dal D.Lgs. 82/2022.

3. Chi è obbligato a rendere accessibile il proprio sito

L’obbligo si applica agli operatori economici che operano nelle categorie elencate sopra. In pratica, il perimetro tocca in modo molto ampio l’e-commerce, le banche e i servizi finanziari ai consumatori, i trasporti passeggeri, le telco e i media digitali, l’editoria digitale, i produttori di hardware e software destinati al consumatore.

3.1 L’esenzione delle microimprese

Sono esentate dagli obblighi di accessibilità sui servizi le microimprese, definite dall’art. 3, n. 23, della Direttiva 2019/882 come imprese che soddisfano congiuntamente entrambi i seguenti requisiti:

  • meno di 10 occupati;
  • fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

L’esenzione opera solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte, non se ne basta una. Un’azienda con 8 dipendenti ma con 3 milioni di fatturato non è microimpresa e ricade negli obblighi.

Attenzione a un punto spesso frainteso. L’art. 4, par. 5, della Direttiva esenta espressamente le microimprese che forniscono servizi dall’osservanza dei requisiti di accessibilità e “da qualsiasi obbligo relativo al rispetto di detti requisiti”. Le microimprese che invece trattano prodotti rientranti nell’ambito (hardware, e-reader, terminali) sono tenute alla conformità sostanziale, ma con un alleggerimento documentale. L’art. 14, par. 4, le esenta dall’obbligo di documentare la valutazione di onere sproporzionato, fermo restando l’obbligo, su richiesta dell’autorità di vigilanza, di fornire gli elementi fattuali della valutazione.

3.2 I contenuti esclusi e i siti vetrina

L’art. 2, par. 4, della Direttiva esclude espressamente dal proprio ambito alcuni contenuti di siti web e applicazioni mobili. Sono fuori dal perimetro i media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 28 giugno 2025, i formati di file per ufficio pubblicati prima della stessa data, le carte e i servizi di cartografia online (purché per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile), i contenuti di terzi non finanziati né sviluppati né controllati dall’operatore economico, i contenuti considerati archivio non aggiornati dopo il 28 giugno 2025.

Un sito vetrina senza funzionalità transazionali, che non rientra nei servizi elencati all’articolo 2, in linea generale non è soggetto al D.Lgs. 82/2022. Restano comunque applicabili altri obblighi indiretti come informative privacy, informazioni precontrattuali, oltre alle considerazioni di responsabilità contrattuale verso il pubblico. La qualificazione richiede una valutazione caso per caso, ed è il punto in cui è opportuno un parere giuridico mirato.

4. Cosa fare adesso se non ti sei ancora adeguato

Chi è arrivato al 2026 senza aver completato l’adeguamento ha davanti un percorso di rientro che resta praticabile, a condizione di avviarlo subito e di documentarlo correttamente. La buona fede del soggetto inadempiente e la tempestività dell’azione correttiva sono elementi che l’art. 30 della Direttiva impone di considerare nella graduazione delle sanzioni, e che AgID valuta in concreto quando interviene su segnalazione.

Adeguare un sito alla normativa significa intervenire su quattro piani diversi.

  1. Conformità tecnica ai requisiti di accessibilità. Lo standard di riferimento è WCAG 2.1 livello AA, declinato nella norma armonizzata UNI CEI EN 301549. Significa intervenire sul codice del sito, sui contenuti, sull’esperienza utente, con alt text per le immagini, struttura semantica corretta (tag H1-H6, header, nav, main), contrasti adeguati (rapporto minimo 4,5:1 per il testo normale), navigazione da tastiera, form con label esplicite, sottotitoli per i video, gestione del focus, ridimensionamento fino al 200% senza perdita di funzionalità.
  2. Informazioni sull’accessibilità del servizio, da inserire nelle condizioni generali o in un documento equivalente. L’art. 13 e l’allegato V della Direttiva impongono al fornitore di descrivere come il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità, in formati accessibili. Nella prassi italiana questo documento viene generalmente reso disponibile come Dichiarazione di accessibilità collegata dal footer del sito, in formato HTML.
  3. Procedure di gestione delle non conformità. L’art. 13, par. 4, impone ai fornitori di servizi di adottare le misure correttive necessarie in caso di non conformità e di informare le autorità competenti. In pratica, ciò richiede un canale di contatto attivo per ricevere segnalazioni dagli utenti con disabilità e gestirle entro tempi ragionevoli.
  4. Documentazione interna della valutazione di accessibilità e dell’eventuale onere sproporzionato invocato ex art. 14 della Direttiva, da conservare per cinque anni (art. 14, par. 3) e da rendere disponibile su richiesta delle autorità competenti.

Per le aziende in ritardo, l’approccio operativo che funziona meglio è procedere per fasi. La fase uno è un audit tecnico per fotografare lo stato del sito rispetto alle WCAG 2.1 AA. La fase due è la stesura di un piano di rimedio con priorità (barriere bloccanti per le tecnologie assistive prima di tutto, poi criticità minori). La fase tre è la pubblicazione della Dichiarazione di accessibilità che riflette onestamente la situazione attuale, indicando le sezioni non ancora conformi e il cronoprogramma degli interventi. Una Dichiarazione che ammette parziale conformità e indica un piano di adeguamento è giuridicamente più solida di una dichiarazione di piena conformità su un sito che conforme non è.

La distinzione tra obbligo formale (informazioni di accessibilità, gestione delle segnalazioni, documentazione) e obbligo sostanziale (conformità tecnica del codice) è importante. I due livelli vanno presidiati entrambi. Una dichiarazione perfetta su un sito non conforme è una falsa dichiarazione, e un sito conforme senza dichiarazione resta in violazione di un obbligo accessorio.

5. La Dichiarazione di accessibilità, cos’è e perché non basta copiarla

La Dichiarazione di accessibilità è il documento con cui il fornitore del servizio attesta il livello di conformità raggiunto, indica le eventuali parti non accessibili con motivazione, descrive i metodi di valutazione utilizzati e fornisce un canale di contatto per le segnalazioni. Trova il proprio fondamento, per il regime delle imprese private, nell’art. 13 e nell’allegato V della Direttiva 2019/882, che impongono al fornitore di servizi di includere le informazioni sull’accessibilità nelle condizioni generali o in un documento equivalente, in formati accessibili. Nella prassi italiana viene resa disponibile tramite link nel footer di ogni pagina, in formato HTML e non in PDF, e deve essa stessa rispettare i criteri di accessibilità che dichiara.

Sul mercato circolano modelli generici di Dichiarazione che vengono adottati senza adattamento al servizio specifico. Si tratta di un errore frequente e tra i più facilmente contestabili in caso di controllo. La Dichiarazione di un operatore privato soggetto al D.Lgs. 82/2022 deve riflettere la realtà del sito, dei suoi flussi e dei suoi contenuti, non costituire un modulo precompilato sganciato dalla effettiva situazione tecnica.

I contenuti minimi che, sulla base dell’allegato V della Direttiva, devono comparire sono una descrizione generale del servizio in formati accessibili, le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione del funzionamento del servizio e una descrizione del modo in cui il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità di cui all’allegato I. Nella prassi, ciò si traduce nell’indicazione del livello di conformità raggiunto (conforme, parzialmente conforme, non conforme), delle sezioni non accessibili e delle motivazioni, dei metodi di valutazione adottati come test automatici, audit manuali, test con utenti reali, delle informazioni sull’eventuale onere sproporzionato invocato e dei canali di segnalazione con i relativi tempi di risposta.

6. Widget di accessibilità, perché non bastano

Sul mercato esistono numerosi widget di accessibilità o overlay che promettono di rendere conforme un sito con poche righe di codice. Si tratta di strumenti che si installano sopra il sito esistente e offrono all’utente controlli aggiuntivi come contrasto elevato, ingrandimento del testo, dark mode, font per dislessia, stop alle animazioni, regolazione della spaziatura. Nei mesi a ridosso del 28 giugno 2025, molte aziende li hanno installati nella convinzione di aver assolto l’obbligo. A distanza di mesi, è il momento di chiarire perché quella scelta, da sola, non basta.

Sono utili come opzioni di personalizzazione per l’utente. Non sostituiscono la conformità strutturale del sito.

Il punto giuridico è il seguente. La conformità alle WCAG 2.1 livello AA si misura sul codice e sui contenuti del sito così come vengono serviti al browser e interpretati dalle tecnologie assistive come screen reader (NVDA, JAWS, VoiceOver), navigazione da tastiera, comandi vocali. Uno screen reader legge il DOM, cioè la struttura HTML originale. Se l’HTML manca di alt text sulle immagini, ha intestazioni fuori gerarchia, form senza label, link senza descrizione, l’overlay non riesce a riscriverlo in modo affidabile. I limiti dell’automazione sono pubblicamente riconosciuti dagli stessi fornitori di queste soluzioni. Una parte minoritaria dei criteri WCAG è intercettabile in via automatica, secondo le stime correnti del settore (cfr. analisi WebAIM e Deque), mentre la maggior parte richiede revisione manuale e test con utenti reali.

Anche le FAQ dei principali fornitori di widget contengono disclaimer espliciti del tipo “nessun singolo strumento può garantire la completa conformità a tutti gli standard di accessibilità” e indicano il widget come parte di “una strategia di accessibilità più ampia”. Questa formulazione, di per sé, è ragionevole e tecnicamente corretta. Il problema sorge quando il widget viene venduto, o percepito, come strumento autosufficiente di adeguamento normativo.

In sintesi, davanti a un controllo dell’autorità o a una segnalazione di un utente con disabilità, viene valutata la conformità del sito ai requisiti, non la presenza di un widget. Un sito strutturalmente non accessibile resta non conforme anche con l’overlay installato, e in alcuni casi l’overlay può perfino interferire con le tecnologie assistive dell’utente, generando focus duplicato, conflitti con lo screen reader, layer non navigabili da tastiera.

L’accessibilità sito web è una proprietà del sito, non un plugin. Il sito deve essere accessibile di default. Un widget può accompagnare l’esperienza utente, non sostituire l’intervento sul codice.

7. Gli altri errori più frequenti

Oltre alla sopravvalutazione dei widget, gli errori che ricorrono nei progetti di adeguamento sono prevedibili e quasi tutti evitabili.

  • Testi alternativi mancanti o generici sulle immagini informative. Alt vuoto è ammesso solo per immagini puramente decorative, in tutti gli altri casi deve descrivere funzione o contenuto.
  • Struttura semantica assente. Utilizzo eccessivo di div e span al posto di header, nav, main, footer, section. Per lo screen reader una pagina senza struttura è una sequenza di testo senza riferimenti.
  • Gerarchia dei titoli incoerente. Salti dalla H1 alla H4, oppure più H1 nella stessa pagina, rendono la navigazione disorientante.
  • Form senza label associate al campo input tramite l’attributo for. Un campo input senza label è un campo senza nome per chi non vede.
  • Dipendenza dal solo colore per veicolare informazione, come un campo in rosso a indicare un errore senza testo di accompagnamento. Esclude chi ha daltonismo o disturbi della percezione cromatica.
  • PDF non strutturati caricati come allegati. Un PDF scansionato senza OCR è inaccessibile, e nei servizi obbligati i documenti rientrano nei requisiti.
  • Mancato presidio del meccanismo di segnalazione. Le segnalazioni degli utenti vanno gestite con risposta entro tempi ragionevoli, e ignorarle può aggravare la posizione di chi è non conforme.
  • Dichiarazione di accessibilità generica o non aggiornata. Trasforma un obbligo accessorio in un’ammissione di non conformità.

8. Sanzioni e controlli

L’art. 30 della Direttiva 2019/882 affida agli Stati membri il compito di stabilire sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”, graduate in funzione della gravità della violazione, del numero di unità di prodotti o servizi non conformi e del numero di persone colpite. L’Italia, in sede di recepimento, ha previsto nel D.Lgs. 82/2022 un apparato sanzionatorio articolato su più fasce, con sanzioni amministrative pecuniarie che, nelle ipotesi più gravi, arrivano fino a 40.000 euro e, per le grandi imprese, prevedono una sanzione aggiuntiva commisurata in percentuale al fatturato del soggetto inadempiente. Per la disciplina di dettaglio delle singole forbici e per il calcolo concreto della sanzione applicabile al caso specifico, il riferimento è il testo vigente del decreto e i provvedimenti attuativi dell’AgID.

L’entità della sanzione, in linea con i criteri della Direttiva, tiene conto di gravità, durata della violazione, numero di unità di prodotti o servizi non conformi e numero di persone colpite. Le sanzioni sono modulabili e cumulabili nei casi previsti. Per le aziende che si stanno adeguando in ritardo, è utile sapere che la tempestività dell’intervento correttivo, la collaborazione con l’autorità e la documentazione del percorso di rimedio sono elementi rilevanti nella graduazione concreta della sanzione.

L’autorità di vigilanza è l’AgID. I controlli possono partire d’ufficio o su segnalazione degli utenti. Le persone con disabilità che riscontrano barriere su un sito possono trasmettere il reclamo direttamente al fornitore del servizio e, in caso di mancato riscontro, all’autorità competente, che valuterà la conformità e potrà chiedere all’operatore economico di adottare le misure correttive del caso entro un termine ragionevole.

Vale la pena ricordare il regime transitorio previsto dall’art. 32 della Direttiva. I fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti utilizzati legittimamente prima del 28 giugno 2025 fino al 28 giugno 2030. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, e comunque non oltre cinque anni da tale data, quindi non oltre il 28 giugno 2030. Per i terminali self-service è prevista la prosecuzione dell’uso fino alla fine della loro vita economica utile, comunque non oltre 20 anni dalla messa in funzione. Il regime transitorio non sposta in avanti l’obbligo di conformità di siti web e applicazioni mobili, che sono dovuti dal 28 giugno 2025.

Al rischio sanzionatorio si aggiungono i profili reputazionali, perché un sito segnalato pubblicamente come non accessibile è facilmente identificabile e raccoglie visibilità negativa, e quelli contrattuali, in particolare nei contesti B2B in cui clienti istituzionali richiedono la conformità come requisito di fornitura.

Conclusione in sintesi

  • L’accessibilità sito web è obbligatoria per molte aziende private dal 28 giugno 2025 in forza del D.Lgs. 82/2022, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/882. Il regime per la PA (Legge Stanca e D.Lgs. 106/2018) è distinto e parallelo.
  • Sono coinvolti principalmente e-commerce, banche e servizi finanziari ai consumatori, trasporti passeggeri, comunicazioni elettroniche, media audiovisivi, editori di e-book, fabbricanti di hardware e sistemi operativi consumer. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate ex art. 4, par. 5, della Direttiva, ma solo se hanno meno di 10 occupati e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  • Adeguarsi significa intervenire su quattro piani, ovvero conformità tecnica WCAG 2.1 AA, informazioni sull’accessibilità del servizio (Dichiarazione di accessibilità), gestione delle non conformità e delle segnalazioni, documentazione interna della valutazione conservata per cinque anni ex art. 14, par. 3.
  • I widget di accessibilità non sostituiscono la conformità strutturale del sito. Possono integrare l’esperienza utente, non assolvere l’obbligo normativo.
  • L’apparato sanzionatorio italiano arriva fino a 40.000 euro nelle ipotesi più gravi, con sanzione aggiuntiva commisurata al fatturato per le grandi imprese. L’autorità competente è AgID. La forbice concreta va verificata sul testo vigente del D.Lgs. 82/2022.
  • La conformità si presidia su due livelli, sostanziale (codice WCAG 2.1 AA) e formale (dichiarazione di accessibilità, gestione segnalazioni, documentazione). Curarne uno solo lascia esposti.
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