Prima del 2001 vigeva un principio consolidato: solo le persone fisiche potevano commettere reati, non le società. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha cambiato questa regola in modo radicale.

Oggi le persone giuridiche, le società e le associazioni – anche quelle prive di personalità giuridica – possono essere ritenute direttamente responsabili per i reati commessi da chi le dirige o da chi opera sotto la loro supervisione. La condizione è che il reato sia stato compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’azienda.

Detto in parole semplici: se un amministratore o un dipendente commette un reato per far guadagnare l’azienda, l’azienda stessa rischia sanzioni gravissime — anche indipendentemente da ciò che accade alla persona fisica coinvolta.

Il legislatore ha però offerto una via d’uscita: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (comunemente chiamato “Modello 231” o “MOG”). Adottarlo nel modo corretto può liberare l’ente dalla responsabilità.

1. Come funziona la responsabilità dell’ente: i tre requisiti

La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 è definita dalla dottrina come un tertium genus – non è penale in senso stretto, né puramente civile, ma si accerta nell’ambito del processo penale a carico della persona fisica (art. 36 D.Lgs. 231/2001). Può essere dichiarata anche se la persona fisica non viene condannata o punita (art. 8).

Perché scatti la responsabilità dell’ente devono verificarsi tre condizioni contemporaneamente:

  1. Il reato commesso deve essere uno di quelli “presupposto” – cioè uno dei reati specificamente elencati dalla legge (artt. 24–25-octiesdecies D.Lgs. 231/2001). Il catalogo si è ampliato molto nel tempo e include oggi, tra gli altri: reati societari, corruzione pubblica e privata, reati ambientali, reati informatici, riciclaggio e autoriciclaggio, reati tributari (introdotti dal D.Lgs. n. 75/2020), abusi di mercato.
  2. L’autore del reato deve avere un ruolo specifico in azienda: può essere un soggetto apicale – amministratore, direttore, rappresentante legale (art. 5, comma 1, lett. a) – oppure un dipendente che opera sotto la direzione di altri (art. 5, comma 1, lett. b).
  3. Il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente anche solo potenziale.

2. Il Modello 231 come esimente: quando l’azienda non risponde

Questo è il punto centrale. L’art. 6, comma 1, D.Lgs. 231/2001 prevede che l’ente non risponda del reato commesso da un soggetto apicale se riesce a dimostrare quattro cose:

  • di aver adottato prima del fatto un Modello idoneo a prevenire reati di quel tipo;
  • di aver affidato la vigilanza sul Modello a un Organismo di Vigilanza (OdV), un organo interno dotato di poteri autonomi di controllo e iniziativa;
  • che il soggetto apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello, cioè aggirando deliberatamente le misure di prevenzione;
  • che l’OdV non ha omesso né svolto in modo insufficiente la propria vigilanza.

Se invece il reato è commesso da un dipendente (soggetto sottoposto), le cose sono anche più favorevoli per l’ente: secondo l’art. 7, spetta all’accusa dimostrare che c’è stata omessa o insufficiente vigilanza. Un Modello efficacemente attuato è già di per sé prova liberatoria.

Attenzione: la Corte di Cassazione ha chiarito che l’idoneità del Modello si valuta ex ante, cioè guardando a come era strutturato al momento del fatto – non in base a ciò che è successo dopo. Questo principio è stato affermato dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza sul caso ThyssenKrupp (Cass. Pen., SS.UU., n. 38343/2014) e ribadito da Cass. Pen., Sez. VI, n. 23401/2022 (caso Impregilo definitivo).

3. Come deve essere fatto il Modello: i requisiti minimi

L’art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001 indica cosa deve contenere un Modello per essere considerato idoneo:

  • Mappatura dei rischi (risk assessment): l’identificazione delle attività aziendali in cui potrebbero essere commessi reati presupposto.
  • Protocolli operativi: procedure che guidano le decisioni aziendali nelle aree a rischio, riducendo i margini di discrezionalità non controllata.
  • Gestione delle risorse finanziarie: regole che rendono più difficile la commissione di reati attraverso flussi di cassa non tracciati.
  • Flussi informativi verso l’OdV: così l’organismo di controllo è sempre aggiornato su ciò che accade in azienda.
  • Sistema disciplinare: sanzioni concrete per chi viola le regole del Modello.

Un riferimento autorevole per la redazione del Modello sono le Linee Guida di Confindustria (aggiornate al 2021 e approvate dal Ministero della Giustizia). Non hanno valore di legge, ma la Cassazione ha precisato che se il Modello è conforme a tali Linee Guida, il giudice non può condannare l’ente senza motivare in modo rafforzato le ragioni per cui lo ritiene comunque inadeguato (Cass. Pen., Sez. VI, n. 23401/2022).

3.1 L’Organismo di Vigilanza (OdV): chi è e cosa fa

L’OdV è il cuore del sistema di controllo 231. Deve essere autonomo, indipendente, competente e operare con continuità e non può essere un organo di facciata.

Nelle grandi società è di norma un organo collegiale composto da professionisti interni ed esterni (avvocati, revisori contabili, esperti di compliance). Nelle piccole e medie imprese, l’art. 6, comma 4, D.Lgs. 231/2001 consente di attribuire le funzioni dell’OdV direttamente all’organo dirigente, con alcune limitazioni soggettive.

Un tema rilevante riguarda la responsabilità penale dei componenti dell’OdV: la Cassazione ha chiarito che essa è configurabile solo se il membro dell’OdV ha partecipato attivamente al reato oppure ha omesso dolosamente di segnalare situazioni di rischio concrete e specifiche (Cass. Pen., Sez. I, n. 18168/2016).

4. I vantaggi pratici per l’azienda: non solo la difesa penale

Pensare al Modello 231 solo come a uno strumento per evitare condanne è riduttivo. I benefici concreti sono più ampi.

4.1 Evitare sanzioni molto pesanti

Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001 è tra i più severi in Europa. Le sanzioni pecuniarie si calcolano per quote (art. 10): nei casi più gravi si arriva fino a 1.000 quote, con ogni quota che vale da 258 a 1.549 euro. Il conto può salire rapidamente.

Ma le sanzioni economiche sono solo una parte. Le sanzioni interdittive (art. 9) possono essere devastanti: sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici, divieto di pubblicizzare prodotti o servizi, fino all’interdizione totale dall’attività. Si aggiungono la confisca del profitto del reato (art. 19) e la pubblicazione della sentenza (art. 18).

Un Modello adottato anche solo dopo il reato, o la sua implementazione tardiva, può comunque portare a una riduzione fino alla metà delle sanzioni pecuniarie (art. 12, comma 2).

4.2 Tutela della reputazione e governance più solida

Un Modello 231 ben strutturato manda un segnale chiaro all’esterno: l’azienda è seria, trasparente, ben organizzata. In un contesto di mercato sempre più attento ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance), questo conta molto nei rapporti con banche, investitori e partner commerciali.

Sempre più spesso, i bandi di gara — in particolare quelli pubblici — richiedono che l’azienda abbia adottato un Modello 231 come requisito di partecipazione o come elemento di valutazione qualitativa.

4.3 Miglioramento dell’organizzazione interna

La mappatura dei rischi costringe l’azienda a guardare da vicino i propri processi, le deleghe interne e i flussi decisionali. Il risultato, spesso, è l’emersione di inefficienze, procedure non documentate, mancanza di separazione dei compiti (la cosiddetta segregation of duties) – problemi che non hanno nulla a che fare con la compliance penale, ma la cui correzione migliora concretamente il modo di lavorare.

Il Modello diventa così anche uno strumento di miglioramento organizzativo, non solo uno scudo difensivo.

5. Il Modello va aggiornato: non basta adottarlo una volta

Un Modello redatto e poi dimenticato in un cassetto non vale nulla — né in termini pratici, né davanti a un giudice.

L’art. 7, comma 4, lett. a), D.Lgs. 231/2001 impone di verificare periodicamente il Modello e di aggiornarlo quando vengono scoperte violazioni significative, o quando cambiano l’organizzazione o l’attività dell’azienda. La giurisprudenza ha condannato enti che avevano un Modello formalmente esistente ma obsoleto rispetto ai rischi realmente presenti (Cass. Pen., SS.UU., n. 38343/2014).

L’espansione continua del catalogo dei reati presupposto – da ultimo con i reati tributari (D.Lgs. n. 75/2020) e gli abusi di mercato – rende necessario un monitoraggio normativo costante, che nella prassi viene affidato a professionisti legali specializzati.

6. Cosa dice la giurisprudenza: le sentenze chiave

I tribunali italiani hanno nel tempo chiarito quando un Modello è davvero idoneo e quando no. Alcune sentenze sono diventate punti di riferimento imprescindibili:

  • Pen., SS.UU., n. 38343/2014 (caso ThyssenKrupp): le Sezioni Unite hanno stabilito che il Modello va valutato ex ante, con un giudizio controfattuale. Il fondamento della responsabilità dell’ente è la cosiddetta “colpa di organizzazione” — l’aver creato un contesto che ha reso possibile il reato.
  • Pen., Sez. V, n. 4677/2014 (caso Impregilo, primo rinvio): la Corte ha annullato una sentenza di assoluzione, chiarendo i criteri per valutare l’elusione fraudolenta del Modello, il presupposto che consente all’ente di andare esente da responsabilità ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001.
  • Pen., Sez. VI, n. 23401/2022 (caso Impregilo, definitivo): la Corte ha definitivamente assolto la società, stabilendo che se il Modello rispetta le Linee Guida di Confindustria il giudice deve motivare in modo rafforzato l’eventuale condanna. Ha anche definito i limiti dei doveri dell’OdV.
  • Milano, 17 novembre 2009 (caso Impregilo, primo grado): una delle prime sentenze di assoluzione di un ente per idoneità del Modello, che ha avviato il lungo percorso giudiziario conclusosi con la Cass. n. 23401/2022.

Conclusioni: il Modello 231 è una scelta di governance, non un adempimento burocratico

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non è una formalità da sbrigare. È uno strumento di governo dell’impresa che, se costruito con rigore e aggiornato con regolarità, produce due effetti concreti: protegge l’azienda dalla responsabilità amministrativa da reato e migliora la struttura organizzativa interna.

In un contesto in cui il numero dei reati presupposto continua ad aumentare e i controlli giudiziari sulle imprese si fanno sempre più serrati, adottare un Modello 231 efficace è una scelta che nessuna impresa strutturata può permettersi di ignorare.

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