L’accessibilità sito web è un obbligo di legge in vigore dal 28 giugno 2025, con l’entrata in applicazione del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act. Nel 2026, a quasi un anno dall’avvio del regime, una parte significativa delle aziende coinvolte non si è ancora adeguata. Molti operatori privati sono entrati nel perimetro senza saperlo, altri hanno installato un widget convinti di aver risolto, altri ancora hanno copiato una Dichiarazione di accessibilità da modelli pensati per contesti diversi, esponendosi a contestazioni dirette.

La platea obbligata è ampia. Comprende e-commerce, banche e servizi finanziari ai consumatori, piattaforme di trasporto passeggeri, operatori di comunicazioni elettroniche, fornitori di servizi di media audiovisivi, editori di libri elettronici, produttori di hardware e software destinati al consumatore.

Nel 2026 è cambiato il pezzo che mancava. Fino a maggio l’obbligo esisteva senza una procedura per farlo rispettare: dal 15 maggio 2026 AgID ha il regolamento con cui accerta le violazioni, le sanziona e, nei casi non sanati, può ordinare l’oscuramento del servizio non conforme. Per chi non si è mosso, il rischio ha smesso di essere teorico.

1. Cosa significa accessibilità sito web

Un sito è accessibile quando può essere usato da chiunque, comprese le persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive, tramite le tecnologie assistive. In termini normativi lo è quando rispetta le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 livello AA e la norma armonizzata UNI CEI EN 301549.

Lo standard si fonda su quattro principi noti come POUR. La percepibilità impone che i contenuti siano fruibili anche da chi non vede o non sente, con testi alternativi per le immagini e sottotitoli per i video. L’operabilità richiede che tutte le funzionalità siano usabili anche solo con la tastiera, con un indicatore di focus visibile. La comprensibilità implica linguaggio chiaro, struttura prevedibile e gestione degli errori nei moduli. La robustezza riguarda la compatibilità con browser e tecnologie assistive presenti e future. Sono gli stessi principi richiamati dal considerando 47 della Direttiva 2019/882.

L’accessibilità non è una caratteristica estetica né un’opzione di design: è una proprietà strutturale del codice e dei contenuti, e si misura sul sito così come viene servito al browser.

Una nota sull’orizzonte tecnico, utile a chi pianifica investimenti. La versione V4.1.0 della EN 301 549, che allinea i requisiti alle WCAG 2.2, è in votazione presso ETSI: produrrà effetti giuridici soltanto quando sarà citata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fino ad allora il metro resta WCAG 2.1 AA.

2. Il quadro normativo per le imprese

L’obbligo deriva dalla Direttiva (UE) 2019/882 del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, recepita in Italia con il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82. Ai sensi dell’art. 31, par. 2, della Direttiva le disposizioni si applicano dal 28 giugno 2025.

Il regime si applica agli operatori economici, cioè fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi, che immettono sul mercato prodotti o forniscono servizi rivolti ai consumatori nelle categorie elencate all’articolo 2 della Direttiva.

Sul versante dei prodotti rientrano hardware informatici generici e relativi sistemi operativi per consumatori, terminali di pagamento, taluni terminali self-service interattivi come sportelli automatici ed emettitrici di biglietti, apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica e per l’accesso ai media audiovisivi, lettori di libri elettronici.

Sul versante dei servizi rientrano le comunicazioni elettroniche, l’accesso ai servizi di media audiovisivi, elementi dei servizi di trasporto passeggeri, i servizi bancari per consumatori, i libri elettronici con i relativi software e il commercio elettronico.

L’autorità competente è l’Agenzia per l’Italia Digitale, che dal 2026 dispone anche del regolamento procedurale con cui esercita la vigilanza, di cui si dice al capitolo 8.

3. Chi è obbligato, e chi no

L’obbligo si applica agli operatori economici che operano nelle categorie elencate sopra. In pratica il perimetro tocca in modo molto ampio l’e-commerce, le banche e i servizi finanziari ai consumatori, i trasporti passeggeri, le telco e i media digitali, l’editoria digitale, i produttori di hardware e software destinati al consumatore.

3.1 L’esenzione delle microimprese

Sono esentate dagli obblighi di accessibilità sui servizi le microimprese, definite dall’art. 3, n. 23, della Direttiva 2019/882 come imprese che soddisfano congiuntamente entrambi i requisiti seguenti:

  • meno di 10 occupati;
  • fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2.000.000 euro.

L’esenzione opera solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte, non se ne basta una. Un’azienda con 8 dipendenti e 3.000.000 euro di fatturato non è microimpresa e ricade negli obblighi.

Attenzione a un punto spesso frainteso. L’art. 4, par. 5, della Direttiva esenta le microimprese che forniscono servizi dall’osservanza dei requisiti e «da qualsiasi obbligo relativo al rispetto di detti requisiti». Le microimprese che trattano prodotti rientranti nell’ambito sono invece tenute alla conformità sostanziale, con un alleggerimento documentale: l’art. 14, par. 4, le esenta dall’obbligo di documentare la valutazione di onere sproporzionato, fermo restando l’obbligo di fornirne gli elementi fattuali su richiesta dell’autorità.

3.2 I contenuti esclusi e i siti vetrina

L’art. 2, par. 4, della Direttiva esclude dal proprio ambito alcuni contenuti: i media basati sul tempo preregistrati e i formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025, le carte e i servizi di cartografia online (purché per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile), i contenuti di terzi non finanziati né sviluppati né controllati dall’operatore economico, i contenuti considerati archivio non aggiornati dopo il 28 giugno 2025.

Un sito vetrina senza funzionalità transazionali, che non rientra nei servizi elencati all’articolo 2, in linea generale non è soggetto al D.Lgs. 82/2022. Restano applicabili altri obblighi indiretti, e la qualificazione richiede una valutazione caso per caso: è il punto in cui è opportuno un parere giuridico mirato.

4. Cosa fare adesso se non ti sei ancora adeguato

Chi è arrivato al 2026 senza aver completato l’adeguamento ha davanti un percorso di rientro praticabile, a condizione di avviarlo subito e di documentarlo. La tempestività dell’azione correttiva è un elemento che l’art. 30 della Direttiva impone di considerare nella graduazione delle sanzioni, e che il regolamento AgID del 2026 valorizza fino all’archiviazione del procedimento.

Adeguare un sito alla normativa significa intervenire su quattro piani diversi.

  • Conformità tecnica. Lo standard è WCAG 2.1 livello AA, declinato nella norma UNI CEI EN 301549: alt text per le immagini, struttura semantica corretta, contrasti adeguati (rapporto minimo 4,5:1 per il testo normale), navigazione da tastiera, form con label esplicite, sottotitoli per i video, gestione del focus, ridimensionamento fino al 200% senza perdita di funzionalità.
  • Informazioni sull’accessibilità del servizio. L’art. 13 e l’allegato V della Direttiva impongono al fornitore di descrivere come il servizio soddisfa i requisiti, in formati accessibili. Nella prassi italiana è la Dichiarazione di accessibilità collegata dal footer.
  • Gestione delle non conformità. L’art. 13, par. 4, impone di adottare le misure correttive e di informare le autorità. In pratica serve un canale di contatto attivo per le segnalazioni degli utenti con disabilità.
  • Documentazione interna della valutazione e dell’eventuale onere sproporzionato invocato ex art. 14 della Direttiva, da conservare cinque anni (art. 14, par. 3).

Su quest’ultimo punto le Linee guida AgID adottate con determinazione n. 38 del 4 marzo 2026 aggiungono un requisito di forma che molti non hanno recepito: le attestazioni (collaudi, schede di controllo, valutazioni di onere sproporzionato) vanno sottoscritte alla data della definizione con firma digitale e marcatura temporale. Una documentazione priva di data certa vale poco quando serve dimostrare quando si è intervenuti.

Per le aziende in ritardo l’approccio che funziona è per fasi: un audit tecnico che fotografa lo stato del sito, un piano di rimedio con priorità (prima le barriere bloccanti per le tecnologie assistive), poi la pubblicazione di una Dichiarazione che rifletta onestamente la situazione, con le sezioni non ancora conformi e il cronoprogramma. Una Dichiarazione che ammette parziale conformità e indica un piano è giuridicamente più solida di una dichiarazione di piena conformità su un sito che conforme non è.

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5. La Dichiarazione di accessibilità

La Dichiarazione di accessibilità è il documento con cui il fornitore attesta il livello di conformità raggiunto, indica le eventuali parti non accessibili con motivazione, descrive i metodi di valutazione e fornisce un canale di contatto per le segnalazioni. Per il regime delle imprese private il fondamento è nell’art. 13 e nell’allegato V della Direttiva 2019/882. Nella prassi italiana viene resa disponibile tramite link nel footer di ogni pagina, in formato HTML e non in PDF, e deve essa stessa rispettare i criteri di accessibilità che dichiara.

Sul mercato circolano modelli generici adottati senza adattamento al servizio: è l’errore più facilmente contestabile in caso di controllo. La Dichiarazione deve riflettere la realtà del sito.

I contenuti minimi, sulla base dell’allegato V, sono una descrizione generale del servizio in formati accessibili, le spiegazioni necessarie a comprenderne il funzionamento e la descrizione del modo in cui soddisfa i requisiti dell’allegato I. Nella prassi si traduce nell’indicazione del livello di conformità raggiunto, delle sezioni non accessibili con le motivazioni, dei metodi di valutazione adottati, dell’eventuale onere sproporzionato invocato e dei canali di segnalazione con i tempi di risposta.

6. Widget di accessibilità, perché non bastano

Sul mercato esistono numerosi widget di accessibilità o overlay che promettono di rendere conforme un sito con poche righe di codice: contrasto elevato, ingrandimento del testo, font per dislessia, regolazione della spaziatura. Nei mesi a ridosso del 28 giugno 2025 molte aziende li hanno installati convinte di aver assolto l’obbligo.

Sono utili come opzioni di personalizzazione per l’utente. Non sostituiscono la conformità strutturale del sito.

Il punto giuridico è questo. La conformità alle WCAG 2.1 AA si misura sul codice così come viene servito al browser e interpretato dalle tecnologie assistive. Uno screen reader legge il DOM, cioè la struttura HTML originale: se l’HTML manca di alt text, ha intestazioni fuori gerarchia, form senza label o link senza descrizione, l’overlay non riesce a riscriverlo in modo affidabile. Solo una parte minoritaria dei criteri WCAG è intercettabile in via automatica; la maggior parte richiede revisione manuale e test con utenti reali.

Le stesse FAQ dei principali fornitori contengono disclaimer espliciti, «nessun singolo strumento può garantire la completa conformità», e presentano il widget come parte di una strategia più ampia. La formulazione è corretta: il problema sorge quando il widget viene percepito come strumento autosufficiente di adeguamento.

Davanti a un controllo o a una segnalazione viene valutata la conformità del sito, non la presenza di un widget. E in alcuni casi l’overlay può interferire con le tecnologie assistive, generando focus duplicato e layer non navigabili da tastiera.

7. Gli altri errori più frequenti

Oltre alla sopravvalutazione dei widget, gli errori che ricorrono nei progetti di adeguamento sono prevedibili e quasi tutti evitabili.

  • Testi alternativi mancanti o generici. L’alt vuoto è ammesso solo per immagini puramente decorative; negli altri casi deve descrivere funzione o contenuto.
  • Struttura semantica assente. Div e span al posto di header, nav, main, footer: per lo screen reader una pagina senza struttura è testo senza riferimenti.
  • Gerarchia dei titoli incoerente. Salti dalla H1 alla H4, o più H1 nella stessa pagina.
  • Form senza label associate al campo tramite l’attributo for. Un input senza label è un campo senza nome per chi non vede.
  • Dipendenza dal solo colore per veicolare informazione, come un campo in rosso senza testo di accompagnamento.
  • PDF non strutturati caricati come allegati. Un PDF scansionato senza OCR è inaccessibile, e nei servizi obbligati i documenti rientrano nei requisiti.
  • Mancato presidio delle segnalazioni. Ignorarle aggrava la posizione di chi è già non conforme.
  • Dichiarazione generica o non aggiornata, che trasforma un obbligo accessorio in un’ammissione di non conformità.

8. Chi vigila, e cosa è cambiato nel 2026

Fino alla primavera del 2026 l’obbligo esisteva senza una procedura che dicesse come si accerta e come si sanziona. Il regolamento adottato da AgID con determinazione n. 84 del 15 maggio 2026, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2026, ha colmato quel vuoto.

8.1 Come si arriva a una sanzione

Il procedimento parte da un reclamo, presentato attraverso la piattaforma dedicata, e passa da una fase pre-istruttoria del Difensore civico per il digitale. Se la verifica conferma la non conformità, si apre il procedimento sanzionatorio: avvio entro 30 giorni, 30 giorni per gli scritti difensivi e l’eventuale audizione, diffida a conformarsi con termine perentorio, conclusione entro 90 giorni.

Due passaggi meritano attenzione perché cambiano il calcolo di chi è in ritardo.

Il primo è una via d’uscita. L’art. 8, comma 2, prevede l’archiviazione del procedimento se, dopo l’atto di contestazione ed entro il termine assegnato, il fornitore interviene per conformare la propria condotta. Adeguarsi resta possibile anche a procedimento avviato, e conviene.

Il secondo è la misura che pesa più della sanzione. Decorso inutilmente il termine, AgID indica al fornitore un termine ragionevole per l’oscuramento del servizio che non rispetta i requisiti e, ove necessario, per il ritiro dell’applicazione mobile dallo store, oppure adotta misure inibitorie all’utilizzo. Per i servizi di trasporto occorre il parere preventivo dell’Autorità di regolazione dei trasporti. I provvedimenti sono pubblicati per estratto sul sito di AgID.

8.2 Due binari da non confondere

Il regolamento disciplina due regimi distinti, e confonderli porta a stimare male il rischio.

La differenza si misura su tre piani. Sul piano della fonte, l’European Accessibility Act sta nell’art. 24 del D.Lgs. 82/2022, la Legge Stanca nell’art. 9, comma 1-bis, della L. 4/2004. Sul piano dei destinatari, il primo si applica agli operatori economici privati nei settori dell’art. 1, comma 3, la seconda ai privati con fatturato medio triennale oltre 500 milioni di euro. Sul piano sanzionatorio, il primo resta entro il minimo e il massimo dell’art. 24, la seconda arriva fino al 5% del fatturato.

La sanzione commisurata al fatturato non è un’aggravante dell’European Accessibility Act: appartiene alla Legge Stanca e colpisce i grandi erogatori privati per una via propria. Il regolamento le tiene separate ai commi 4 e 5 dell’art. 8. Un’azienda sopra i 500 milioni può trovarsi soggetta a entrambi i regimi; una sotto quella soglia risponde solo del primo.

Sugli importi del regime europeo, il regolamento rinvia ai valori dell’art. 24 senza indicarli. Le FAQ pubblicate da AgID indicano da 5.000 a 40.000 euro per la violazione dei requisiti e da 2.500 a 30.000 euro per la mancata ottemperanza agli ordini dell’autorità. Trattandosi di una fonte di prassi e non del testo normativo, la forbice applicabile al caso concreto va confermata sull’art. 24 vigente.

In ogni caso l’importo è graduato sulla gravità della violazione, sui danni provocati all’utenza e sulla condotta collaborativa del fornitore, con applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibile.

8.3 Il regime transitorio

L’art. 32 della Direttiva consente ai fornitori di continuare a prestare servizi utilizzando prodotti impiegati legittimamente prima del 28 giugno 2025 fino al 28 giugno 2030. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono restare invariati fino alla scadenza e comunque non oltre cinque anni da quella data. Per i terminali self-service la prosecuzione è ammessa fino alla fine della vita economica utile e comunque non oltre vent’anni dalla messa in funzione.

Il regime transitorio non sposta l’obbligo di conformità di siti web e applicazioni mobili, dovuto dal 28 giugno 2025.

Conclusioni

L’accessibilità digitale ha smesso di essere un adempimento senza conseguenze. Per quasi un anno l’obbligo è rimasto in vigore senza il meccanismo che lo rende esigibile, e questo ha alimentato l’idea che ci fosse tempo. Dal maggio 2026 quel meccanismo esiste, ha termini definiti e arriva fino all’oscuramento del servizio.

Il punto che consigliamo di guardare non è la sanzione pecuniaria. È che il regolamento premia chi si muove: l’archiviazione dopo la contestazione trasforma un procedimento in un’occasione per mettersi in regola, e la documentazione del percorso di rimedio pesa nella graduazione. Chi comincia adesso, con un audit e un piano datato, arriva a un’eventuale segnalazione con qualcosa da mostrare. Chi aspetta arriva con un sito e basta.

Resta la distinzione che vediamo sbagliare più spesso: il 5% del fatturato non riguarda l’European Accessibility Act. Confondere i due regimi porta le aziende sotto i 500 milioni a temere una sanzione che non le riguarda, e quelle sopra a ignorarne una che le riguarda due volte.

Punti chiave

  • L’accessibilità è obbligatoria per molte aziende private dal 28 giugno 2025 in forza del D.Lgs. 82/2022, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/882. Il regime della pubblica amministrazione è distinto e parallelo.

  • Dal 15 maggio 2026 AgID ha il regolamento con cui accerta e sanziona: reclamo, pre-istruttoria del Difensore civico per il digitale, procedimento in 90 giorni.

  • Adeguarsi a procedimento avviato conviene: l’art. 8, comma 2, prevede l’archiviazione se il fornitore si conforma dopo la contestazione.

  • La misura che pesa di più non è la multa ma l’oscuramento del servizio e il ritiro dell’app dagli store.

  • Il 5% del fatturato è Legge Stanca, non European Accessibility Act, e riguarda i privati sopra i 500 milioni di fatturato medio triennale.

  • Le attestazioni vanno firmate con firma digitale e marcatura temporale, secondo le Linee guida AgID di marzo 2026.

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